IL TRIBUNALE Nella pubblica udienza del 21 dicembre 2005 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 524/04 R. G. Dib. nei confronti degli imputati Bignami Giuseppe +13. La difesa degli imputati ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude dai nuovi termini di prescrizione i processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il pubblico ministero ha espresso parere contrario, rilevando che la questione gia' e' stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di cassazione in data 12 dicembre 2005. I difensori delle parti civili si sono uno associato al pubblico ministero, gli altri due rimessi. Il tribunale osserva che la questione e' rilevante nel presente giudizio, in quanto l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' della norma suddetta porterebbe al proscioglimento per intervenuta prescrizione in merito alla quasi totalita' dei reati contestati agli odierni imputati. La valutazione del giudice remittente deve poi limitarsi alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' proposta dalla parte. L'avere individuato nella dichiarazione di apertura del dibattimento il criterio esclusivo, per l'applicazione o la non applicazione ai processi gia' pendenti dei termini di prescrizione piu' brevi previsti dalle nuove disposizioni puo' costituire violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Tale previsione puo' comportare un trattamento irrazionalmente differenziato tra imputati in analoga situazione processuale, con riferimento ad una mera formalita' - la dichiarazione di apertura del dibattimento, che, ai sensi dell'art. 160 del codice penale, non e' neppure idonea a interrompere il corso della prescrizione - il cui momento puo' essere casuale, talora diverso, o mancare del tutto, per coimputati nel medesimo procedimento, nelle medesime condizioni personali di incensuratezza o di recidiva, quando alcuni di essi abbiano richiesto l'applicazione di riti alternativi, cui consegue la formazione di distinti fascicoli processuali nanti a giudici diversi. Ed infatti dell'originario filone di indagini avviato dal pubblico ministero, che ha dato origine al presente procedimento - denominato «assicuropoli» concernente centinaia di capi di imputazione per truffe a danni di assicurazioni e reati collegati - alcuni imputati gia' hanno definito la propria posizione tramite applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444, codice di procedura penale; altri gia' sono stati giudicati in primo grado; altri sono imputati nel presente processo; per altri, ancora e' stato disposto il rinvio a giudizio nanti ad altra sezione di questo tribunale e ancora non e' iniziato il dibattimento. Come asserito dalla difesa richiedente, il criterio canonico per determinare, nella successione di leggi penali, l'applicazione della norma piu' favorevole all'imputato risulta quello dell'art. 2, comma 3, del codice penale, cioe' la definitivita' della sentenza di condanna, principio recepito all'art. 27, comma 2, della Costituzione, che porterebbe ad escludere la rilevanza a questi effetti della dichiarazione di apertura del dibattimento. L'ipotesi in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del fatto tipico oggetto del giudizio (ipotesi pacificamente soggetta al principio sancito dall'art. 2, comma 3, codice penale) non sembra, nei suoi effetti sostanziali per la persona imputata, dissimile da quella in cui il fatto tipico oggetto del giudizio debba ritenersi aver perso rilevanza penale per l'effetto estintivo derivante dai decorso del tempo. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione le norme concernenti la prescrizione hanno carattere sostanziale.