IL TRIBUNALE

    Nella  pubblica  udienza  del  21 dicembre 2005 ha pronunciato la
seguente  ordinanza  nel procedimento penale n. 524/04 R. G. Dib. nei
confronti degli imputati Bignami Giuseppe +13.
    La  difesa  degli  imputati ha proposto questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251,
nella  parte  in  cui  esclude  dai  nuovi  termini di prescrizione i
processi   gia'   pendenti  in  primo  grado  ove  vi  sia  stata  la
dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento, per contrasto con gli
artt. 3 e 27 della Costituzione.
    Il pubblico ministero ha espresso parere contrario, rilevando che
la  questione  gia'  e' stata ritenuta manifestamente infondata dalla
Corte di cassazione in data 12 dicembre 2005.
    I  difensori delle parti civili si sono uno associato al pubblico
ministero, gli altri due rimessi.
    Il  tribunale  osserva che la questione e' rilevante nel presente
giudizio,  in quanto l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita'
della  norma  suddetta  porterebbe al proscioglimento per intervenuta
prescrizione in merito alla quasi totalita' dei reati contestati agli
odierni imputati.
    La valutazione del giudice remittente deve poi limitarsi alla non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' proposta dalla
parte.
    L'avere   individuato   nella   dichiarazione   di  apertura  del
dibattimento  il  criterio  esclusivo,  per  l'applicazione  o la non
applicazione  ai  processi  gia' pendenti dei termini di prescrizione
piu'   brevi   previsti  dalle  nuove  disposizioni  puo'  costituire
violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.
    Tale  previsione  puo'  comportare un trattamento irrazionalmente
differenziato  tra  imputati  in  analoga situazione processuale, con
riferimento ad una mera formalita' - la dichiarazione di apertura del
dibattimento,  che,  ai sensi dell'art. 160 del codice penale, non e'
neppure  idonea  a  interrompere il corso della prescrizione - il cui
momento puo' essere casuale, talora diverso, o mancare del tutto, per
coimputati  nel  medesimo  procedimento,  nelle  medesime  condizioni
personali  di  incensuratezza  o  di  recidiva, quando alcuni di essi
abbiano richiesto l'applicazione di riti alternativi, cui consegue la
formazione di distinti fascicoli processuali nanti a giudici diversi.
    Ed   infatti  dell'originario  filone  di  indagini  avviato  dal
pubblico  ministero,  che  ha dato origine al presente procedimento -
denominato   «assicuropoli»   concernente   centinaia   di   capi  di
imputazione  per  truffe a danni di assicurazioni e reati collegati -
alcuni  imputati  gia'  hanno  definito  la propria posizione tramite
applicazione  della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444, codice
di  procedura penale; altri gia' sono stati giudicati in primo grado;
altri sono imputati nel presente processo; per altri, ancora e' stato
disposto  il  rinvio  a  giudizio  nanti  ad  altra sezione di questo
tribunale e ancora non e' iniziato il dibattimento.
    Come  asserito dalla difesa richiedente, il criterio canonico per
determinare,  nella successione di leggi penali, l'applicazione della
norma  piu' favorevole all'imputato risulta quello dell'art. 2, comma
3,  del  codice  penale,  cioe'  la  definitivita'  della sentenza di
condanna,    principio   recepito   all'art. 27,   comma   2,   della
Costituzione,  che  porterebbe  ad  escludere  la  rilevanza a questi
effetti della dichiarazione di apertura del dibattimento.
    L'ipotesi  in  cui  sia intervenuto un mutamento favorevole nella
valutazione   legislativa  del  fatto  tipico  oggetto  del  giudizio
(ipotesi  pacificamente  soggetta  al  principio sancito dall'art. 2,
comma  3, codice penale) non sembra, nei suoi effetti sostanziali per
la  persona  imputata,  dissimile  da  quella  in cui il fatto tipico
oggetto  del giudizio debba ritenersi aver perso rilevanza penale per
l'effetto estintivo derivante dai decorso del tempo.
    Secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  di cassazione le norme
concernenti la prescrizione hanno carattere sostanziale.